Regolamento (CE) n. 1121/2001 della Commissione del 7 giugno 2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/20012,
visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità3, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri sull'importo totale dei quantitativi di riferimento, stabiliti rispettivamente per gli operatori tradizionali A/B e C, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento suindicato, fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.
Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento ammonta a 1964154 tonnellate per gli operatori tradizionali A/B e a 725180 tonnellate per gli operatori tradizionali C. Occorre pertanto stabilire un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali.
È opportuno ricordare che, per il secondo semestre dell'anno 2001, al quantitativo di riferimento dell'operatore tradizionale si applicano le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 896/2001.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato come segue:
— per ogni operatore tradizionale A/B:
— per ogni operatore tradizionale C:
1,12108,
0,93147.
Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 28 febbraio 2002, il quantitativo di riferimento adattato in applicazione del presente articolo.
1.
2.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione