Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23391 del 16/11/2016 (Rv. 642679 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Art. 7, comma 1, n. 1, l.fall. - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.
Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, comma 1, n. 1, l.fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la "notitia decoctionis"; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell'art. 7, comma 1, n. 2, l.fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi "notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto la legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento di una società della cui insolvenza aveva appreso nel corso di un procedimento penale pendente a carico di un terzo privo di cariche sociali).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)