diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1449 del 10/02/1987 (Rv. 450900 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 12 DEL CCNL 1 MAGGIO 1976 PER I METALMECCANICI PRIVATI IN TEMA DI COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO IN ALTRI ISTITUTI ECONOMICI LEGALI E CONTRATTUALI.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450900-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 12 DEL CCNL 1 MAGGIO 1976 PER I METALMECCANICI PRIVATI IN TEMA DI COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO IN ALTRI ISTITUTI ECONOMICI LEGALI E CONTRATTUALI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione dell'art. 12 CCNL 1 maggio 1976 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private - aveva ritenuto che la maggiorazione per lavoro notturno fosse da computare nella retribuzione utile per la Determinazione del compenso per ferie e festività, per gratifica natalizia, per trattamento di malattia e di infortunio, nonché per indennità di anzianità). (V 6216/84, mass n 437862).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)