Sez. 4, Sentenza n. 32385 del 30/05/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284928 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno - Applicabilità - Sussistenza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dall'applicazione di "braccialetto elettronico", sono compatibili, sotto il profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari, con la condizione di irregolarità amministrativa del soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno, rappresentando un presidio idoneo di contenimento del rischio di recidivanza alternativo alla custodia in carcere, misura di "extrema ratio" cui deve ricorrersi solo quando ogni altra risulti inadeguata, che non legittima il cautelato allo svolgimento nel territorio nazionale di attività precluse dalla sua condizione amministrativa di irregolare, se non nei limiti strettamente necessari all'assolvimento di essenziali bisogni per la persona, di salute e di alimentazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento che, nei confronti di soggetto straniero privo di permesso di soggiorno, aveva escluso l'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari presso il domicilio di un conoscente, disponibile all'accoglienza, sul rilievo della mancanza di vincoli parentali o affettivi, senza valutarne l'effettiva adeguatezza mediante il ricorso a congegni elettronici aggiuntivi di controllo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)