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Sez. 4, Sentenza n. 6974 del 12/12/1979 Ud. (dep. 31/05/1980) Rv. 145493 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - APPLICAZIONE DI AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - ESAME DEL GRAVAME AGLI EFFETTI CIVILI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - EFFICACIA ABROGATIVA DELL'ART 23 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145493-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - APPLICAZIONE DI AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - ESAME DEL GRAVAME AGLI EFFETTI CIVILI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - EFFICACIA ABROGATIVA DELL'ART 23 COD PROC PEN.*

L'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, nel disporre che il giudice della impugnazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia, decide agli effetti civili quando vi sia stata una condanna anche generica al risarcimento dei danni, si pone come norma abrogatrice dell'art 23 cod proc pen per la parte in cui questo dispone che il giudice penale non puo decidere sull'Azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiari non doversi procedere o che pronunci assoluzione per qualsiasi causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)