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Sez. T, Ordinanza n. 34140 del 26/12/2025 (Rv. 677257-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni societarie - Momento rilevante - Stipula del contratto - Individuazione del regime applicabile - Effettiva tassazione - Principio di cassa - Mancata percezione del prezzo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677257-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)