Sez. 6, Sentenza n. 12254 del 26/03/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146754 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISI AL DIFENSORE - NECESSITA - LIMITI.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISI AL DIFENSORE - NECESSITA - LIMITI.*
Per quanto attiene alla perizia l'avviso e dovuto solo per la udienza in cui il giudice, raccolto il giuramento, propone al perito i quesiti. Nel caso in cui il parere non puo essere dato immediatamente ed e necessario che il giudice conceda al perito un termine, non e dovuto, invece, alcun ulteriore avviso al difensore, essendo rimessa alla diligenza degli stessi l'iniziativa dei contatti con il perito per il migliore espletamento del loro ministero difensivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)