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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Testo in vigore al

Art. 50

1. Il portatore puo' chiedere in via di regresso:

  1. 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;

  2. 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;

  3. 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Art. 51

1. Chi ha pagato l'assegno bancario puo' ripetere dai suoi garanti:

  1. 1° la somma integrale sborsata;

  2. 2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;

  3. 3° le spese sostenute.

Art. 52

1. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso puo' esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

2. Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario puo' cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 53

1. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti questi sono prolungati.

2. Il portatore e' tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta, di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

3. Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

4. Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorche' detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso puo' essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

5. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 54

1. Fra piu' obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto e' regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55

1. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.

2. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno e' stato emesso.

3. Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Art. 56

1. L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.

Art. 57

1. Nei giudizi, tanto, di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' dell'assegno bancario a termini dell'articolo 2 e quelle non vietate dall'art. 25.

2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

3. Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

4. Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.

Art. 58

1. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.

2. Il possessore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 59

1. Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

2. Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

Art. 60

1. Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

2. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale.

3. Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 61

1. Il protesto puo' essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio puo' essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

2. Se il protesto e' fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

3. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.6

Art. 62

1. Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

2. Se il domicilio di dette persone non si puo' rintracciare, il protesto puo' esser fatto in qualsiasi localita' nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

3. L'incapacita' del trattario o del terzo indicato nell'articolo 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

4. Se il trattario o il terzo e' morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 63

1. Il protesto deve contenere:

  1. 1° la data;

  2. 2° il nome del richiedente;

  3. 3° l'indicazione del luogo in cui e' fatto e la menzione delle ricerche eseguite;

  4. 4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;

  5. 5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

2. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.

3. Per piu' assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore puo' levare protesto con unico atto separato.

Art. 64

1. Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

2. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

3. Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 65

1. I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

2. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

Capo VII. Dei duplicati.

Art. 66

1. Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

2. Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

3. Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

4. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo.

5. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

Art. 67

1. Il pagamento di un duplicato e' liberatorio, ancorche' non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.

2. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

Capo VIII. Delle alterazioni.

Art. 68

1. In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

2. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

Capo IX. Dell'ammortamento.

Art. 69

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne puo' fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario e' pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.

2. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

3. Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piu' breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

4. Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

5. Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 70

1. L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.