Sez. 2, Sentenza n. 2412 del 26/10/1961 (Rv. 881057 - 01)
COMUNIONE E CONDOMINIO - NORME SULL'ACCESSIONE PER INAPPLICABILITA NEI RAPPORTI TRA CONDOMINI - FATTISPECIE; SCONFINAMENTO VERTICALE. RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - AZIONI TUTELA DI DIRITTO REALE - INAMMISSIBILITÀ.
COMUNIONE E CONDOMINIO - NORME SULL'ACCESSIONE PER INAPPLICABILITA NEI RAPPORTI TRA CONDOMINI - FATTISPECIE; SCONFINAMENTO VERTICALE. RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - AZIONI TUTELA DI DIRITTO REALE - INAMMISSIBILITÀ.
La così detta "accessione invertita", prevista dall'art.938 cod. civ, può avere luogo nella ipotesi in cui taluno, nel costruire un edificio nel proprio suolo, occupi una porzione del fondo attiguo, e non puo invece trovare applicazione, anche per il carattere eccezionale della disposizione, nel caso, nettamente diverso, di sconfinamento in senso verticale, posto in essere nell'ambito di un edificio di un condominio, dal proprietario di un piano in danno del proprietario di altro piano sovrastante o sottostante. La norma dell'art. 2058, comma 2 cod. civ. che conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa per l'obbligato, non può trovare applicazione rispetto alle azioni intese a far valere diritti reali e ad ottenere la tutela, mercè la riduzione del pristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)