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Sez. 3 - , Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 04)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Chiusura anticipata per infruttuosità della procedura esecutiva - Presupposti - Motivazione - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2020-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658146-04

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)