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Sez. L, Sentenza n. 6288 del 25/10/1986 (Rv. 448528 - 01)

INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - SUPERAMENTO O MENO - FATTISPECIE - ASSENZA PER MALATTIA VERIFICATASI A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - DIES A QUO DEL PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - EQUITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448528-01

INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - SUPERAMENTO O MENO - FATTISPECIE - ASSENZA PER MALATTIA VERIFICATASI A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - DIES A QUO DEL PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - EQUITÀ.*

Il problema se, nel caso di assenze per malattia verificatesi a cavallo di due successivi contratti collettivi, il dies a quo del periodo di comporto, fissato in relazione ad una malattia unica o anche a reiterati episodi morbosi, debba o meno farsi coincidere - nulla disponendo al riguardo la disciplina collettiva - con la data di entrata in vigore del secondo contratto (con la conseguente possibilità o impossibilità di tener conto, ai fini del superamento del comporto, delle assenze verificatesi in precedenza) va risolto, ai sensi del richiamo operato dal primo comma dell'art. 2110 cod. civ., mediante il ricorso al criterio dell'equità. Ne deriva che, nell'ipotesi suddetta, l'utilizzazione di tale criterio - dovendo esso intendersi, principalmente, come contemperamento degli opposti interessi - autorizza a calcolare il comporto con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, ancorché queste siano iniziate prima dell'entrata in vigore del secondo contratto, al fine di evitare la conseguenza (contraria al trattamento di cui godrebbero i lavoratori la cui malattia sia iniziata nel periodo di vigenza del secondo contratto) del non superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore che, alla fine del periodo di vigenza del primo contratto e all'inizio del periodo di vigenza del secondo, avesse totalizzato due periodi di assenza, pari - singolarmente - al periodo di comporto previsto da ciascun contratto. (Conf 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)