Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 163 Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe
1. La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 164 Promozione a direttore di sezione
1. I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneita'.
2. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
3. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
4. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
5. Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto e' valutato per meta' e per non piu' di quattro anni complessivi.
6. L'ammissione ai concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto.27
Art. 165 Concorso per merito distinto ed esame di idoneita'
1. Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneita' consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.
2. Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacita' organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.
3. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonche' delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
4. Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
6. Nell'esame d'idoneita' sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
7. Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita', di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
8. I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita, l'idoneita' ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianita' richiesta per la ammissione agli esami di idoneita', in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneita'. A parita' di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneita' nei concorso per merito distinto. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianita' prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneita' al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.
9. La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.
10. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.
11. I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza, sui promossi mediante esame di idoneita'.
Art. 166 Promozione a direttore di divisione
1. La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianita' nella, qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo numero 2;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianita' nella qualifica.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del ministero, e' pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1959, N.928.
4. Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.
5. Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma.
Art. 167 Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione
1. L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
2. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attivita' dell'Amministrazione cui appartengono.
3. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.
4. Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle funzioni superiori.
5. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento.
6. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni. di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione.
Art. 168 Promozione ad ispettore generale
1. La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 169 Scrutinio per merito comparativo
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
3. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
4. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.37
Art. 170 Nomina a direttore generale
1. I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
Titolo II. Carriere di concetto
Capo I. Qualifiche e attribuzioni
Art. 171 Qualifiche
1. Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
1) segretario capo;
2) segretario principale;
3) primo segretario;
4) segretario;
5) segretario aggiunto;
6) vice segretario.
2. Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini della applicazione del presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84.
Art. 172 Attribuzioni
1. Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.
2. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della
corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Capo II. Accesso alle carriere
Art. 173 Nomina a vice segretario
1. La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonche' le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
3. Le prove scritte devono essere almeno due.
4. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
5. La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.
Capo III. Svolgimento delle carriere
Art. 174 Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario
1. I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 175 Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario
1. La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 176 Promozione a primo segretario
1. I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneita'.
2. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
3. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
4. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
5. Gli indicati periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
6. Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista e' valutato per due terzi e per non piu' di quattro anni complessivi.
7. L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, tiene conto delle qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.
Art. 177 Esami per le promozioni a primo segretario
1. Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti.
2. L'esame di idoneita' consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove predette.
3. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 165.
Art. 178 Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario
1. Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 179 Procedimento dello scrutinio
1. Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 169.
Titolo III. Carriere esecutive
Capo I. Qualifiche ed attribuzioni
Art. 180 Qualifiche
1. Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
1) archivista capo;
2) primo archivista;
3) archivista;
4) applicato;
5) applicato aggiunto.
2. Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 40 a 60.
Art. 181 Attribuzioni
1. Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.
Capo II. Accesso alle carriere
Art. 182 Nomina ad applicato aggiunto
1. La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.
3. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.
Capo III. Svolgimento delle carriere
Art. 183 Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto
1. I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.