Sez. U, Sentenza n. 4546 del 14/07/1986 (Rv. 447289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA NON DEFINITIVA - RICONOSCIMENTO IN CAPO AL CONVENUTO DELLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN CAUSA - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA NON DEFINITIVA - RICONOSCIMENTO IN CAPO AL CONVENUTO DELLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN CAUSA - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
La sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado, oltre ad affermare la propria giurisdizione, riconosca, in capo al convenuto, la titolarità passiva del rapporto dedotto in causa, configura, per tale seconda parte, pronuncia nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ., ed osta, pertanto, all'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (V 826/82, mass n 418642; (V 535/77, mass n 384089).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)