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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 (Rv. 651374 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Criteri - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651374-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)