Sez. 3, Sentenza n. 3603 del 13/04/1999 (Rv. 525253 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza pronunziata nel merito secondo equità - Controllo da parte della Corte di Cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
La decisione resa dal giudice di pace secondo equità (e tale è, necessariamente, quella pronunciata su una domanda contenuta entro il valore di due milioni di lire) può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione della legge costituzionale o dei principi regolatori dell'ordinamento, nozione, quest'ultima, di contenuto più ristretto rispetto ai "principi regolatori della materia", di cui al previgente testo dell'art. 113 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)