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Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio4, alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio5, alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio6, alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti7, alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti8, alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione9, alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento10, devono essere apportate numerose modifiche sostanziali. Per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di dette direttive.

Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale.

Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento da una matrice ambientale all’altra anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso. È pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì al conseguimento di condizioni di parità nell’Unione, uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali.

È opportuno rivedere la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico («la strategia tematica sull’inquinamento atmosferico»), del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente11. Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.

Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le singole installazioni dovrebbero operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di talune installazioni che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un’autorizzazione oppure se sono registrate.

Spetta agli Stati membri determinare l’approccio per assegnare le responsabilità ai gestori delle installazioni purché sia assicurato il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere di rilasciare l’autorizzazione ad un gestore responsabile per ciascuna installazione ovvero specificare la responsabilità tra diversi gestori di differenti parti di un’installazione. Qualora l’attuale regolamentazione nazionale preveda un solo gestore responsabile per ciascuna installazione, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema.

Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano fissare requisiti per talune categorie di installazioni in norme generali vincolanti.

È importante prevenire inconvenienti e incidenti e limitarne le conseguenze. La responsabilità per le conseguenze ambientali degli inconvenienti e incidenti è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell’Unione.

Per evitare la duplicazione della regolamentazione, è opportuno che l’autorizzazione rilasciata per un’installazione contemplata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità12, non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra di cui all’allegato I di tale direttiva, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un’installazione sia esclusa da tale sistema.

Conformemente all’articolo 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più rigorose, ad esempio prescrizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, purché tali misure siano compatibili con i trattati e siano state notificate alla Commissione.

I gestori dovrebbero presentare domande d’autorizzazione contenenti le informazioni necessarie affinché l’autorità competente definisca le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. È opportuno che, quando presentano le domande d’autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall’applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati13, e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose14.

L’autorizzazione dovrebbe definire tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e per assicurare che l’installazione sia gestita conformemente ai principi generali degli obblighi fondamentali del gestore. L’autorizzazione dovrebbe fissare inoltre valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, ovvero parametri o misure tecniche equivalenti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee e prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni di autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

Per definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno elaborare documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili («documenti di riferimento sulle BAT»), i quali dovrebbero essere riesaminati e, ove necessario, aggiornati attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate e gli elementi fondamentali dei documenti di riferimento sulle BAT («conclusioni sulle BAT») dovrebbero essere adottati attraverso la procedura di comitato. A tale riguardo la Commissione, attraverso la procedura di comitato, dovrebbe stabilire linee guida sulla raccolta dei dati, sull’elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT e sull’assicurazione della loro qualità. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione e possono essere integrate da altre fonti. La Commissione dovrebbe mirare all’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT entro e non oltre otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.

Al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace ed attivo da cui derivino documenti di riferimento sulle BAT di alta qualità, la Commissione dovrebbe istituire un forum dal funzionamento trasparente. Si dovrebbero stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e l’accesso ai documenti di riferimento sulle BAT, in particolare per garantire che gli Stati membri e le parti interessate forniscano dati di qualità e quantità sufficiente in base agli orientamenti stabiliti per consentire di determinare le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti.

È importante offrire alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per fissare valori limite di emissione atti ad assicurare che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. A tal fine, l’autorità competente può fissare limiti di emissione diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento applicati, purché sia possibile dimostrare, attraverso i risultati del controllo delle emissioni, che le emissioni non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L’osservanza dei valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni dà luogo a emissioni inferiori a detti valori limite.

Per tenere conto di talune circostanze particolari in cui l’applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici ambientali, è opportuno che le autorità competenti possano fissare valori limite d’emissione che si discostino da detti livelli. Tali discostamenti dovrebbero basarsi su una valutazione che tenga conto di criteri ben definiti. I valori limite di emissione fissati nella presente direttiva non dovrebbero essere superati. In ogni caso, non dovrebbero essere causati inquinamenti significativi e dovrebbe essere conseguito un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti, le autorità competenti dovrebbero poter accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Le modifiche apportate ad un’installazione possono provocare un aumento dei livelli di inquinamento. È opportuno che gli operatori notifichino all’autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente. Non dovrebbero essere apportate a un’installazione modifiche sostanziali che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.

Lo spandimento di effluenti di allevamento contribuisce significativamente alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull’inquinamento atmosferico e nella normativa dell’Unione in materia di tutela delle acque, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di stabilire i controlli più adatti di dette emissioni mediante le migliori tecniche disponibili.

L’allevamento intensivo di pollame e di bovini contribuisce in modo significativo alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull’inquinamento atmosferico e nella normativa dell’Unione in materia di tutela delle acque, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di fissare valori soglia di capacità differenziati per le diverse specie di pollame per definire l’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché rivedere la necessità di stabilire i controlli più adatti sulle emissioni prodotte dalle installazioni di allevamento di bovini.

Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti di un’installazione, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni di autorizzazione, in particolare quando vengono adottate conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate.

In casi specifici in cui il riesame e l’aggiornamento dell’autorizzazione indicano che potrebbe essere necessario un periodo superiore a quattro anni dopo la pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT per introdurre nuove migliori tecniche disponibili, le autorità competenti possono stabilire nelle condizioni di autorizzazione un periodo più lungo qualora ciò sia giustificato in base ai criteri stabiliti nella presente direttiva.

È necessario assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno che le condizioni di autorizzazione prevedano anche misure adeguate per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, nonché la periodica verifica di tali misure per evitare che abbiano luogo perdite, fuoriuscite, inconvenienti o incidenti durante l’uso di attrezzature e durante lo stoccaggio. Al fine di rilevare precocemente un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e, di conseguenza, adottare adeguate misure correttive prima che l’inquinamento si diffonda, è altresì necessario procedere al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee per verificare la presenza di sostanze pericolose pertinenti. In sede di determinazione della frequenza del monitoraggio si può tener conto del tipo di misure di prevenzione e della portata e della cadenza della loro verifica.

Al fine di assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. La relazione di riferimento dovrebbe pertanto contenere informazioni che si avvalgano dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, nonché dei dati storici relativi agli usi passati del sito.

Conformemente al principio «chi inquina paga», in sede di valutazione del livello di significatività dell’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee causato dal gestore che farebbe scattare l’obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione applicate nel corso dell’attività interessata, delle misure di prevenzione dell’inquinamento adottate per l’installazione e dell’aumento relativo dell’inquinamento rispetto al carico di contaminazione indicato nella relazione di riferimento. La responsabilità per l’inquinamento non causato dal gestore è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell’Unione.

Per garantire l’attuazione e l’esecuzione efficaci della presente direttiva, è opportuno che i gestori riferiscano periodicamente all’autorità competente in merito al rispetto delle condizioni di autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l’autorità competente adottino entrambi le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva, prevedano un sistema di ispezioni ambientali e garantiscano la disponibilità di risorse umane sufficienti, dotate delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace di tali ispezioni.

Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale15, è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini in merito ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno relativamente alle decisioni prese. È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

La combustione di carburante nelle installazioni con potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW contribuisce significativamente alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di stabilire i controlli più adatti delle emissioni di tali installazioni. Tale riesame dovrebbe tener conto delle specificità degli impianti di combustione utilizzati in strutture sanitarie, con particolare riferimento al loro impiego eccezionale in situazioni di emergenza.

I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici16 e al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello dell’Unione per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.

La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di stabilire valori limite di emissione su scala dell’Unione e di modificare i valori limite di emissione indicati nell’allegato V per taluni grandi impianti di combustione, tenendo conto del riesame e dell’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti In tale contesto, la Commissione dovrebbe considerare la specificità dei sistemi energetici delle raffinerie.

A causa delle caratteristiche di taluni combustibili solidi indigeni, è appropriato applicare gradi minimi di desolforazione piuttosto che valori limite di emissione per l’anidride solforosa agli impianti di combustione che bruciano tali combustibili. Inoltre, poiché le caratteristiche specifiche degli scisti bituminosi potrebbero non consentire l’applicazione delle stesse tecniche di abbattimento dello zolfo o il conseguimento della stessa efficienza di desolforazione ottenuta con gli altri combustibili, è appropriato un grado minimo di desolforazione leggermente inferiore per gli impianti alimentati con tale combustibile.

È opportuno che, nel caso di un’improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o di gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l’autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.

È opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l’impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell’arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell’inquinamento sull’ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l’assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare una deroga a tali limitazioni temporali.

Per garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare valori limite di emissione, condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche rigorosi per gli impianti d’incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nell’Unione.

L’uso di solventi organici in determinate attività e in determinate installazioni provoca emissioni di composti organici nell’atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. È pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l’uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Ai gestori dovrebbe essere consentito rispettare i requisiti di un piano di riduzione invece dei valori limite di emissione di cui alla presente direttiva quando altre misure, come l’utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di ridurre in modo equivalente le emissioni.

Le installazioni che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello dell’Unione.

Per quanto riguarda l’inclusione nell’ambito di applicazione delle norme nazionali, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative messe in vigore al fine di adeguare alla presente direttiva gli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sulla base delle caratteristiche del comparto industriale nazionale, e al fine di garantire una chiara interpretazione dell’ambito di applicazione, è opportuno che gli Stati decidano se applicare entrambi i criteri di capacità produttiva e capacità del forno o uno solo dei due criteri.

Al fine di semplificare le relazioni e ridurre gli oneri amministrativi superflui, la Commissione dovrebbe individuare metodi per snellire il modo in cui sono messi a disposizione i dati ai sensi della presente direttiva in base agli altri requisiti della normativa dell’Unione e in particolare al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti17.

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione al fine di adottare orientamenti sulla raccolta di dati, sulla stesura dei documenti di riferimento sulle BAT e sulla loro garanzia di qualità, compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato, di adottare decisioni riguardo alle conclusioni sulle BAT, di stabilire norme dettagliate per la determinazione dei periodi di avvio e di arresto e per i piani nazionali transitori per i grandi impianti di combustione, nonché di stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. In conformità dell’articolo 291 TFUE, le norme e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo, da parte degli Stati membri, dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione18, (fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile).

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE relativamente alla fissazione della data a decorrere da cui devono essere effettuate le misurazioni continue delle emissioni di metalli pesanti, diossine e furani nell’atmosfera e all’adeguamento di alcune parti degli allegati V, VI e VII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere anche la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al monitoraggio in continuo delle emissioni di polveri totali. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Per far fronte a gravi episodi di inquinamento ambientale, imputabile ad esempio a metalli pesanti, diossine e furani, è opportuno che la Commissione, in base a una valutazione dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte di determinate attività o dell’impatto di tali attività sull’ambiente nel suo insieme, presenti proposte concernenti prescrizioni minime valide in tutta l’Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di monitoraggio e conformità.

È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurino l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Per concedere alle installazioni esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino alle installazioni esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d’applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione indicati nell’allegato V.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e migliorare la qualità dell’ambiente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dell’inquinamento provocato dalle attività industriali, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l’applicazione dell’articolo 37 della predetta Carta.

L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»19, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni comuni

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali. Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.

2. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «sostanze», gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze:

    1. a) le sostanze radioattive come definite all’articolo 1della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti20;

    2. b) i microrganismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati21;

    3. c) gli organismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati22;

  2. 2) «inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

  3. 3) «installazione», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

  4. 4) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno;

  5. 5) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.

  6. 6) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione;

  7. 7) «autorizzazione», l’autorizzazione scritta all’esercizio di un’installazione o di parte di essa oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti;

  8. 8) «disposizioni generali vincolanti», valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione;

  9. 9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;

  10. 10) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso:

    1. a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;

    2. b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

    3. c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;

  11. 11) «documento di riferimento sulle BAT», un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III;

  12. 12) «conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

  13. 13) «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili», intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;

  14. 14) «tecnica emergente», una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

  15. 15) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;

  16. 16) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

  17. 17) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa alla concessione o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

  18. 18) «sostanze pericolose», sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele23;

  19. 19) «relazione di riferimento», informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti;

  20. 20) «acque sotterranee», acque sotterranee quali definite all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque24;

  21. 21) «suolo», lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

  22. 22) «ispezione ambientale», tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime;

  23. 23) «pollame», il pollame quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova25;

  24. 24) «combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;

  25. 25) «impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

  26. 26) «camino», una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell’atmosfera;

  27. 27) «ore operative», il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell’atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto;

  28. 28) «grado di desolforazione», il rapporto per un determinato periodo di tempo tra la quantità di zolfo non emessa nell’atmosfera da un impianto di combustione e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile solido introdotto nei dispositivi dell’impianto di combustione e utilizzata nell’impianto per lo stesso periodo di tempo;

  29. 29) «combustibile solido indigeno», un combustibile solido presente in natura impiegato per alimentare un impianto di combustione specificamente concepito per tale combustibile ed estratto a livello locale;

  30. 30) «combustibile determinante», il combustibile che, di tutti combustibili utilizzati in un impianto di combustione multicombustibile che utilizza i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, ha il valore limite di emissione più elevato di cui all’allegato V, parte 1, o, nel caso di più combustibili aventi il medesimo valore limite, quello tra essi che fornisce la quantità più elevata di calore;

  31. 31) per «biomassa» si intendono:

    1. a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

    2. b) i rifiuti seguenti:

      1. i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

      2. ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;

      3. iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;

      4. iv) rifiuti di sughero;

      5. v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

  32. 32) «impianto di combustione multicombustibile», qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

  33. 33) «turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina;

  34. 34) «motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto ed utilizza l’accensione comandata o, nel caso dei motori a doppia alimentazione, l’accensione spontanea, per bruciare il combustibile;

  35. 35) «motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel ed utilizza l’accensione spontanea per bruciare il combustibile;

  36. 36) «piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all’articolo articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica26;

  37. 37) «rifiuto», i rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti27;

  38. 38) «rifiuto pericoloso», i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE;

  39. 39) «rifiuti urbani misti», i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell’allegato della decisione 2000/532/CE28 che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;

  40. 40) «impianto di incenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;

  41. 41) «impianto di coincenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;

  42. 42) «capacità nominale», la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;

  43. 43) «diossine e furani», tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all’allegato VI, parte 2;

  44. 44) «composto organico», qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

  45. 45) «composto organico volatile», qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;

  46. 46) «solvente organico», qualsiasi composto organico volatile usato:

    1. a) da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;

    2. b) come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;

    3. c) come dissolvente;

    4. d) come mezzo di dispersione;

    5. e) come correttore di viscosità;

    6. f) come correttore di tensione superficiale;

    7. g) come plastificante;

    8. h) come conservante;

  47. 47) «rivestimento», rivestimento quale definito all’articolo 2, punto 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria29.

Art. 4 Obbligo di detenere un’autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V. La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all’autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un’installazione.

2. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un’autorizzazione per due o più installazioni o parti di esse, e gestiti dal medesimo gestore sullo stesso sito. Nel caso in cui riguardi due o più installazioni, l’autorizzazione deve contenere condizioni atte a garantire che ogni installazione sia conforme ai requisiti contenuti nella presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un’autorizzazione per diverse parti di un’installazione gestite da gestori differenti. In tali casi, l’autorizzazione specifica le responsabilità di ciascun gestore.

Art. 5 Rilascio di un’autorizzazione

1. Fatti salvi gli altri requisiti prescritti dalle normative nazionali o dell’Unione, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione se l’installazione è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un’autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

3. In caso di nuova installazione o di modifica sostanziale cui si applica l’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 9 di tale direttiva sono esaminate e utilizzate per il rilascio dell’autorizzazione.

Art. 6 Disposizioni generali vincolanti

Fatto salvo l’obbligo di possedere un’autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di installazioni, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l’autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

Art. 7 Incidenti o inconvenienti

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale30, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull’ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

  1. a) il gestore informi l’autorità competente immediatamente;

  2. b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti;

  3. c) l’autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

Art. 8 Violazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

2. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) il gestore informi immediatamente l’autorità competente;

  2. b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

  3. c) l’autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alle lettere b) e c) del primo comma, è sospeso l’esercizio dell’installazione, dell’impianto di combustione, dell’impianto di incenerimento dei rifiuti, dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

Art. 9 Emissioni di gas a effetto serra

1. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un’installazione sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un’attività esercitata in tale installazione, l’autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. Per le attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

3. Se necessario, le autorità competenti modificano l’autorizzazione nel modo opportuno.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle installazioni che sono temporaneamente escluse dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

Capo II. Disposizioni per le attività elencate nell’allegato i

Art. 10 Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.

Art. 11 Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’installazione sia gestita in modo conforme ai principi che seguono:

  1. a) sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;

  2. b) sono applicate le migliori tecniche disponibili;

  3. c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;

  4. d) è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;

  5. e) nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE, sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;

  6. f) l’energia è utilizzata in modo efficiente;

  7. g) sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

  8. h) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato soddisfacente di cui all’articolo 22.

Art. 12 Domande di autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:

  1. a) dell’installazione e delle sue attività;

  2. b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;

  3. c) delle fonti di emissione dell’installazione;

  4. d) dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;

  5. e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2;

  6. f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

  7. g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

  8. h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;

  9. i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’articolo 11;

  10. j) delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;

  11. k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

Art. 13 Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.

2. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:

  1. a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, uso dell’energia e produzione di rifiuti;

  2. b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

  3. c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).

3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:

  1. a) il regolamento interno del forum;

  2. b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;

  3. c) le linee guida sulla raccolta dei dati;

  4. d) le linee guida relative all’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all’assicurazione di qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato.

Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5.

5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

6. A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

7. In attesa dell’adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all’articolo 83 valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Art. 14 Condizioni di autorizzazione

1. Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 11 e 18. Tali misure includono almeno:

  1. a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro;

  2. b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall’installazione;

  3. c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:

    1. i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e

    2. ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

  4. d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:

    1. i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e

    2. ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

  5. e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione;

  6. f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;

  7. g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

  8. h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

4. Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l’autorità competente può fissare dette condizioni più rigide.

5. Se l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:

  1. a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III; e

  2. b) siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 15.

Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l’autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell’ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.

6. Se un’attività, o un tipo di processo di produzione svolto all’interno di un’installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attività o del processo sull’ambiente, l’autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III.

7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

Art. 15 Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.

2. Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3. L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti:

  1. a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o

  2. b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando si applica la lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’articolo 18, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

  1. a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata o

  2. b) delle caratteristiche tecniche dell’istallazione interessata.

L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili. L’autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 72, paragrafo 1, e in particolare in relazione all’applicazione del presente paragrafo, la Commissione può eventualmente valutare e precisare ulteriormente, mediante linee guida, i criteri da tenere in considerazione per l’applicazione del presente paragrafo. Le autorità competenti riesaminano l’applicazione del primo comma quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.

5. L’autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e dell’articolo 11, punti a) e b), in caso di sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Art. 16 Disposizioni in materia di controllo

1. Le disposizioni in materia di controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.

2. La frequenza del controllo periodico di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall’autorità competente nell’autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti. Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

Art. 17 Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I

1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

2. Le disposizioni generali vincolanti si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’articolo 21.

4. Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Art. 18 Norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Art. 19 Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.

Art. 20 Modifica delle installazioni da parte dei gestori

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all’autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell’installazione che possano produrre conseguenze sull’ambiente. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente si riferiscono alle parti dell’installazione e agli aspetti di cui all’articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.

3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell’installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all’allegato I.

Art. 21 Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

2. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione e le migliori tecniche disponibili descritti nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. In occasione del riesame delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che:

  1. a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4;

  2. b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

4. Se un’installazione non è contemplata da alcuna delle conclusioni sulle BAT, le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni.

5. Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:

  1. a) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;

  2. b) la sicurezza di esercizio richiede l’impiego di altre tecniche;

  3. c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta conformemente all’articolo 18.