Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 28/02/1984 (Rv. 433523 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 913 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - INTERVENTO DELL'OPERA DELL'UOMO NEL DEFLUSSO NATURALE DELLE ACQUE - RILEVANZA - LIMITI.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 913 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - INTERVENTO DELL'OPERA DELL'UOMO NEL DEFLUSSO NATURALE DELLE ACQUE - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di scolo delle acque, la regola dell'art. 913 cod. civ. - per il quale il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano dal fondo più elevato - trova applicazione soltanto allorché il deflusso avviene "naturalmente", mentre, qualora sia intervenuta l'opera dell'uomo (nella specie, con la costruzione di un vialetto), è necessario stabilire se essa abbia aggravato, quanto a scolo delle acque, la situazione del fondo inferiore quale era precedentemente all'opera stessa, tenendo altresì conto al servizio di quale fondo detta opera sia stata costruita (nella specie il vialetto era al servizio del fondo inferiore). (V 3207/80, mass n 407000; (V 2967/62, mass n 254390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)