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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 637 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-08, depositata il 1988-06-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:637
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13255

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Edilizia e urbanistica
  • Reati in materia
  • Esclusione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile al questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, u.c., e 77, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude tutti i reati previsti da leggi in materia edilizia e urbanistica dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in ipotesi di scarso rilievo sociale, in quanto la Corte ha escluso la possibilità di applicare sanzioni sostitutive indipendentemente dalle esclusioni oggettive di cui alla norma contenuta nell'art. 60 della legge impugnata.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Pagnozzi Paolo ed altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Napoli-Barra, con ord. 18 aprile 1985 e il Pretore di Brunico, con ord. 26 agosto 1987, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude tutti i reati previsti da leggi in materia edilizia ed urbanistica dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, e ciò con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione; che la questione viene sollevata dai due giudici in relazione ai fatti delle specie loro sottoposte, nelle quali le violazioni si riferiscono ad aree irrisorie (mq 16 a Napoli, mq 6 a Brunico), sì che i rimettenti lamentano che non vi sia nella legge alcuna discriminazione per ipotesi di così scarso rilievo anche sociale, per le quali si sarebbe dovuto ammettere la possibilità di applicare sanzioni sostitutive;
punto 2
Considerato che i giudici rimettenti non hanno tenuto conto che i due sono imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale comporta la pena edittale congiunta dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni; che, in tali ipotesi, questa Corte, con sent. n. 330 del 1985 e numerose successive ordinanze, ha escluso la possibilità di applicare sanzioni sostitutive, per cui la questione proposta è manifestamente inammissibile indipendentemente dalle esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge impugnata, che i giudizi proposti dalle due ordinanze possono essere riuniti, essendo stata sollevata identica questione, in riferimento agli stessi parametri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Napoli-Barra con ord. 18 aprile 1985 (n. 544/85 reg.ord.), e dal Pretore di Brunico con ord. 26 agosto 1987 (n. 826/87 reg. ord.), con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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