Sez. 6, Sentenza n. 3596 del 26/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201804 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento | Mancata restituzione della "res" - Incidente di esecuzione - Necessità - Fattispecie.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento
In caso di sequestro probatorio, quando alla restituzione della "res" non abbia provveduto il giudice che procede, con ordinanza "de plano" suscettibile di incidente di esecuzione ma inoppugnabile, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, 6 comma, c.p.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del "controricorso" proposto dall'interessato, rilevando che non essendo previsto nel nostro ordinamento il ricorso incidentale, l'unica via consentita era quella sopra indicata, pur in presenza di un ricorso del pubblico ministero avverso il diniego di confisca delle stesse cose delle quali il privato aveva, sia pure utilizzando un mezzo non consentito, chiesto la restituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)