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Sez. 2, Sentenza n. 5229 del 14/01/2009 Ud. (dep. 05/02/2009) Rv. 243282 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Integrazione probatoria - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243282-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

L'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di integrazione circa prove in sostanza già assunte, la Corte ha precisato che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato che prevede una decisione allo stato degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)