Revisione dei film e dei lavori teatrali
Testo in vigore al
Art. 4 Funzionamento delle Commissioni
1. Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.
2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.
3. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 5 Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori
1. Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale.
2. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi.
3. Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.
4. E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.
Art. 6 Parere della Commissione di primo grado
1. La Commissione di primo grado da' parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.
2. Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.
3. Il parere della Commissione e' vincolante per l'Amministrazione.
4. Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato per iscritto all'interessato.
5. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, puo' chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.
Art. 7 Parere della Commissione di secondo grado
1. L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.
2. La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.
4. Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.
5. In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.
Art. 8 Ricorso al Consiglio di Stato
1. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.
2. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.
3. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'.
4. L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.
5. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.
Art. 9 Rilascio del nulla osta
1. Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.
Art. 10 Cinegiornali
1. I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
Art. 11 Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali
1. La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma ed accomunati a proiezione cinematografica, non e' soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.
3. La Commissione, che delibera per sezioni, e' composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita' o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.
4. Il provvedimento di ammissione ed esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale e' adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.
5. Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.
6. La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto e' consentita dietro attestazione di conformita' al testo depositato presso l'Amministrazione.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.
8. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.
Art. 12 Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale
1. La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma ed accomunati a proiezione cinematografica, e' soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente da' parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa, al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Art. 13 Diffusione per radio o per televisione
1. I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.
Art. 14 Competenza a conoscere dei reati
1. La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali e' il giudice del luogo ove e' avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.
2. Non e' consentita la remissione del procedimento al pretore.
3. Al giudizio si procede con rito direttissimo.
Art. 15 Sanzioni e sequestri
1. Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda fino a lire 30.000.
2. Nei casi di maggiore gravita', o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.
3. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltre denuncia all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, puo' sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.
Art. 16 Regolamento
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa.
2. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.
Art. 17 Entrata in vigore
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 18 Norma transitoria
1. Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI -
BOSCO - TAVIANI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO