Sez. L - , Sentenza n. 752 del 15/01/2018 (Rv. 646269 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore - Diritto al trattamento retributivo proprio della qualifica superiore - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all’ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l’esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell’Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell’ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)