diritto.io

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Sezione 6. Obblighi e autorità competenti

Art. 65

1. L’OICVM feeder controlla efficacemente l’attività dell’OICVM master. A tale scopo, l’OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall’OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza.

2. Quando, in relazione a un investimento in quote di un OICVM master, l’OICVM feeder, la società di gestione dell’OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell’OICVM feeder o della sua società di gestione riceva un compenso di distribuzione, una commissione o qualunque altro compenso economico, tali voci vengono iscritte nel patrimonio dell’OICVM feeder.

Art. 66

1. L’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master informano immediatamente dell’investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.

2. L’OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l’investimento dell’OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse.

3. L’OICVM master assicura che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell’OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo.

Art. 67

1. Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l’OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore.

2. Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comunicano immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ne informano immediatamente l’OICVM feeder.

Capo IX. Obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori

Sezione 1. Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

Art. 68

1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue:

  1. a) un prospetto;

  2. b) una relazione annuale per ogni esercizio; e

  3. c) una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.

2. Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:

  1. a) quattro mesi per la relazione annuale; o

  2. b) due mesi per la relazione semestrale.

Art. 69

1.

Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull’investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi. Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l’investimento, un’illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

Il prospetto contiene:

  1. a) i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione; oppure

  2. b) una sintesi della politica retributiva e una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

2. Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell’allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell’articolo 71, paragrafo 1.

3.

La relazione annuale contiene un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei rendimenti e delle spese dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B dell’allegato I, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l’evoluzione dell’attività e i risultati dell’OICVM.

La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

  1. a) gli importi retributivi totali per l’esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, qualsiasi importo versato direttamente dall’OICVM stesso, compresa qualsiasi commissione di incentivo;

  2. b) l’importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o altri membri del personale di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3;

  3. c) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici;

  4. d) gli esiti dei riesami di cui all’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), comprese le irregolarità riscontrate;

  5. e) modifiche sostanziali alla politica retributiva adottata.

4. La relazione semestrale contiene almeno le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B, dell’allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.

5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 70

1. Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo ben visibile se tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.

2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all’articolo 50 diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell’articolo 53, il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l’attenzione sulla politica di investimento.

3. Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un’elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono un riferimento ben visibile a detta caratteristica.

4. Su richiesta di un investitore la società di gestione fornisce anche ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio dell’OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all’evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di strumenti finanziari.

Art. 71

1. Il regolamento del fondo o l’atto costitutivo della società di investimento formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 non sono tuttavia allegati al prospetto, purché gli investitori siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l’invio di tali documenti o l’indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.

Art. 72

Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

Art. 73

I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali sono controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE. La relazione di revisione e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.

Art. 74

L’OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM. L’OICVM fornisce su richiesta tale documentazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

Art. 75

1. Il prospetto, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.

2. Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito Web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

Sezione 2. Pubblicazione di altre informazioni

Art. 76

L’OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote.

Sezione 3. Informazioni chiave per gli investitori

Art. 78

1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è denominato «informazioni chiave per gli investitori» nella presente direttiva. La locuzione «informazioni chiave per gli investitori» è chiaramente riportata nel predetto documento in una delle lingue di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b).

2. Le informazioni chiave per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

3. Le informazioni chiave per gli investitori forniscono informazioni sui seguenti elementi essenziali riferiti all’OICVM interessato:

  1. a) l’individuazione dell’OICVM e dell’autorità competente di questo;

  2. b) una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento;

  3. c) la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance;

  4. d) i costi e gli oneri connessi; e

  5. e) il profilo di rischio/rendimento dell’investimento, compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell’OICVM interessato.

Tali elementi essenziali devono essere comprensibili agli investitori senza alcun riferimento ad altri documenti.

4.

Le informazioni chiave per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull’investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere su richiesta in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori.

Le informazioni chiave per gli investitori includono altresì una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

5. Le informazioni chiave per gli investitori sono scritte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio.

6. Le informazioni chiave per gli investitori sono utilizzate senza modifiche o supplementi, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote ai sensi dell’articolo 93.

7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure che specificano:

  1. a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

  2. b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

    1. i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;

    2. ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;

    3. iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);

    4. iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e

    5. v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e

  3. c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.

8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 79

1. Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.

2. Gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni chiave per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo.

Art. 80

1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all’OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell’OICVM.

2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un’esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti.

3. Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.

Art. 81

1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

Art. 82

1. Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine.

2. Gli elementi principali delle informazioni chiave per gli investitori sono tenuti aggiornati.

Capo X. Obblighi generali dell’oicvm

Art. 83

1. Non possono contrarre prestiti:

  1. a) una società di investimento;

  2. b) una società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Un OICVM può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back».

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare gli OICVM a contrarre prestiti purché si tratti di:

  1. a) prestiti temporanei e rappresentino

    nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio, o

    nel caso di un fondo comune di investimento, fino a un massimo del 10 % del valore del fondo, o

  2. b) prestiti per l’acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività e rappresentino, nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio.

Qualora una società di investimento sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi delle lettere a) e b), tali prestiti non possono superare il 15 % del suo patrimonio complessivo.

3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all’assunzione di prestiti. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 84

1. Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote.

2. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) un OICVM può sospendere provvisoriamente, ai sensi del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote;

  2. b) gli Stati membri d’origine degli OICVM possono consentire alle loro autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell’interesse dei detentori di quote o nell’interesse pubblico.

La sospensione temporanea di cui alla lettera a) del primo comma è prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando la sospensione sia giustificata, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.

3. In caso di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), l’OICVM informa immediatamente della propria decisione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi.

4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l’adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 85

Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale applicabile nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento.