Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
Testo in vigore al
Art. 10
1. Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
2. L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia e' svolta, su iniziativa del Ministro per la sanita', nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.
Art. 11
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanita', aventi sede nel territorio regionale:
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
2. Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanita';
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attivita' ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.
3. Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della regione.
4. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
Titolo VI. Trasporti di interesse regionale
Art. 12
1. Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti.
2. Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.
Art. 13
1. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.
2. Sono altresi' trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonche' le funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 5, n. 7, dello statuto regionale.
Art. 14
1. La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi.
2. Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale:
1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:
1) esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;
2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:
1) vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonche' nominare il presidente del consiglio di disciplina.
3. Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonche' all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Cio' fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sara' definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.
Art. 15
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale.
2. Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.
Titolo VII. Turismo e industria alberghiera
Art. 16
1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera.
2. Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonche' alla determinazione delle localita' di interesse turistico non sara' disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non e' espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.
Art. 17
1. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.
Art. 18
1. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.
Titolo VIII. Industria e commercio
Art. 19
1. Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.
Art. 20
1. In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.
2. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste gia' attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo IX. Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - urbanistica
Art. 21
1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
"Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni".
Art. 22
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.
2. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23
1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;
c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;
d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;
e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;
h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
i) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative a materia di competenza statale, nonche' gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione ed entita' particolarmente gravi".
Art. 24
1. E' abrogato il terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
Art. 25
1. Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a contributo statale e per quelle indicate nell'art. 31, secondo comma, del presente decreto, le attribuzioni amministrative, contemplate dal medesimo decreto, rimangono devolute alla giunta regionale ai sensi dell'art. 46 dello statuto.
Art. 26
1. Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.
2. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.
Art. 27
1. Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
Titolo X. Istruzione artigiana e professionale
Art. 28
1. Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Titolo XI. Demanio e patrimonio
Art. 29
1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
2. Fanno parte, altresi', del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.
3. Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.
Art. 30
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.