diritto.io

DIRETTIVA 93/36/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture4, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(5) e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi6;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici7, qui di seguito denominato «accordo GATT»;

considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio8;

considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG (5) Vedi pagina 54 della presenta Gazzetta ufficiale. (14) Comprese le disposizioni che l'hanno modificata, ossia: - la direttiva 80/767/CEE (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1); - la direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1); - l'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1); - l'articolo 42, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).