Sez. 3 - , Sentenza n. 14269 del 08/06/2017 (Rv. 644638 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni a cose di terzi - Legittimazione del detentore - Sussistenza - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)