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Sez. 3 - , Sentenza n. 14269 del 08/06/2017 (Rv. 644638 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni a cose di terzi - Legittimazione del detentore - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644638-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)