Sez. 3, Sentenza n. 23 del 13/11/2001 Ud. (dep. 03/01/2002) Rv. 220870 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Mutamento nell'uso di immobili - Potere regolamentare delle Regioni - Regione Toscana - Mutamenti sottoposti o meno a concessione - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, a seguito della modifica dell'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ad opera dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore regionale ha il potere di stabilire per quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti si renda necessario un regime concessorio (assistito da sanzione penale) e per quali altri un regime autorizzatorio (assistito da sanzione amministrativa). Conseguentemente in relazione alla legge regionale Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 sono soggette a concessione, oltre alle nuove edificazioni, le addizioni volumetriche di edifici preesistenti a meno che non si tratti di volumi tecnici e pertinenziali, mentre sono soggette ad attestazione di conformità tutti i mutamenti da una categoria all'altra delle previste destinazioni funzionali, realizzati o meno con opere edilizie che non ricadano nella previsione concessoria di cui sopra.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 14/10/1999 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)