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Sez. 1, Sentenza n. 327 del 23/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201095 - 01

Reato - Reato permanente | Capo di imputazione - Mancata indicazione della data di cessazione della condotta - Conseguenze: la consumazione deve ritenersi esaurita alla data della pronuncia di primo grado - Fattispecie: decorrenza del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201095-01

Reato - Reato permanente

Qualora, con riferimento ad un reato permanente, nel capo di imputazione risulti indicata soltanto la data della denuncia e non ancora quella di cessazione della condotta illecita, deve ritenersi che la consumazione del reato si sia protratta sino alla data della pronuncia di primo grado. (Principio affermato in tema di prescrizione ai fini dell'accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)