Sez. 3, Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026 (Rv. 677673-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l’impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.
Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)