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Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2

1. Spetta alla regione, fra l'altro, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.

Art. 3

1. La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalita' stabilite con legge regionale.

2. Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attivita' da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.

3. Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potesta' amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa.

4. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 1975
LEONE
MORO - GUI - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 13