Sez. 6, Sentenza n. 23581 del 13/02/2013 Ud. (dep. 30/05/2013) Rv. 256258 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Figli maggiorenni inabili al lavoro - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di delitti contro l'assistenza familiare, l'inabilità al lavoro che, ai sensi dell'art. 570, comma secondo, cod. proc. pen., impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e 12 della l. n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato, in quanto al figlio maggiorenne, a cui l'imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza, era stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore al 75%).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quinquies, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)