Sez. 1, Sentenza n. 991 del 05/05/1983 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160573 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COMPETENZA - TRIBUNALE PER LA LIBERTÀ - RINVIO DELLO IMPUTATO A GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ISTANZA DI RIESAME - PRESENTAZIONE IL GIORNO STESSO IN CUI L'IMPUTATO COMPARE IN SEDE DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA - ESAME DELL'ISTANZA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COMPETENZA - TRIBUNALE PER LA LIBERTÀ - RINVIO DELLO IMPUTATO A GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ISTANZA DI RIESAME - PRESENTAZIONE IL GIORNO STESSO IN CUI L'IMPUTATO COMPARE IN SEDE DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA - ESAME DELL'ISTANZA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.*
Con la legge n. 532 del 1982 il legislatore ha voluto attribuire alla Competenza funzionale di un organo collegiale, che può non essere quello che dovrà pronunciarsi sul fatto - reato, tutte le questioni concernenti lo status libertatis, conferendogli poteri più incisivi rispetto ad ogni altro giudice. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato rinviato a giudizio direttissimo dopo la convalida dell'arresto ed abbia presentato istanza di riesame lo stesso giorno in cui è comparso in stato di detenzione avanti al giudice del dibattimento, poi rinviato a udienza fissa per la concessione dei termini a difesa, il cosiddetto tribunale della libertà è il solo organo giudiziario tenuto a pronunciarsi sulla istanza stessa. (nella specie, il cosiddetto tribunale della libertà aveva dichiarato inammissibile la richiesta).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)