Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 23/04/1983 (Rv. 427732 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN TENERE - MORTE DI UN FIGLIO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE IN FAVORE DEI GENITORI - VALUTAZIONE RELATIVA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN TENERE - MORTE DI UN FIGLIO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE IN FAVORE DEI GENITORI - VALUTAZIONE RELATIVA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori per la morte del figlio, l'apprezzamento del giudice del merito deve fondarsi su prove o quanto meno su elementi presuntivi correlati alla personalità della vittima e non su dati del tutto al di fuori, se non contrari, alla comune esperienza della realtà sociale e familiare. (nella specie, il giudice del merito aveva reputato ingiustificata la presunzione del futuro aiuto da parte del giovane ai genitori nella loro vecchiaia, dato l'evolversi del costume sociale nel senso di affidare i vecchi alle istituzioni pubbliche e di destinare i loro risparmi alla vita dei figli. La C.S. ritenendo illogica e contraria alla comune esperienza l'assunzione a modello di comportamento di quella che, invece, costituisce una tendenza patologica della società attuale, ha cassato sul punto la decisione sulla base del principio su enunciato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)