Sez. L, Sentenza n. 10397 del 06/05/2009 (Rv. 608061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Assegno per l'anno 1999 - Rivalutazione, ex art. 8, comma 8, d.lgs. n. 468 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'assegno mensile base per i lavori socialmente utili, fissato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 in lire 800.000 (attuali euro 413, 17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dal primo gennaio 1999, nella misura dell'ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è stato successivamente determinato, dall'art. 45, comma 9, legge 17 maggio 1999, n. 144, in lire 850.000 mensili, dal primo gennaio 1999, non suscettibili di rivalutazione, ex art. 8, comma 8, d.lgs. n. 468 cit., atteso il palese contrasto di quest'ultima norma con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che fissa in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, per il 1999, dell'assegno in questione. Né, in senso contrario, sono invocabili considerazioni logiche, non essendovi alcuna ragione di rivalutare, per l'anno 1999, un assegno la cui misura, per il medesimo anno, è stata direttamente fissata dal legislatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 3 com. 8, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 8, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)