Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 520 del 1987
Massime (2)
Massima n. 3808
- Edilizia e urbanistica
- Reati
- Violazione delle prescrizioni tecniche sulle costruzioni in zone sismiche
- Natura permanente del reato
- Omessa previsione legislativa
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà e la cui definizione è affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 28, l. 25 novembre 1962, n. 1684, e 20,L. 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto non prevedono la natura permanente dei reati consistenti in violazioni delle prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche).
Norme impugnate
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 32, comma 1, Cost.
Massima n. 3809
- Polizia giudiziaria
- Atti diretti ad impedire ulteriori conseguenze del reato
- Adozione da parte del pretore
- Atti a tutela della pubblica incolumità
- Esclusione
- Difetto di pregiudizialità
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Allorché il giudice rimettente abbia già adottato (pur sospendendone l'esecuzione) le misure ritenute necessarie ad impedire ulteriori conseguenze del reato, o non possa più rinnovarle, nel medesimo processo, per intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione, la questione incidentale di legittimità costituzionale relativa alle norme che tali misure prevedono difetta del necessario carattere di pregiudizialità e, come tale, è inammissibile, essendo già intervenuta la decisione ad essa condizionata. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 231 e 219 cod.proc.pen., in quanto - in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumità - limitano il potere del pretore di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori). - cfr., comunque, S.n. 283/1986 (circa i limiti dei poteri del giudice penale rispetto alla p.a. in tema di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità).
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio e il 3 marzo 1981 (n. 2 ricorsi) dal Pretore di Messina nei procedimenti penali a carico di D'Andrea Antonino ed altri, Longo Sanni Antonino ed altro e Scalia Anna ed altri, iscritte ai nn. 259, 302 e 404 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255, 262 e 283 dell'anno 1981;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto
punto 1
Il Pretore di Messina, nel corso di alcuni procedimenti penali relativi a violazioni urbanistiche concernenti la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della 1. 25 novembre 1962 n. 1684, e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64, con riferimento agli artt. 2 e 32, primo co., Cost. Nel contempo lo stesso Pretore sollevava altresì questione di legittimità costituzionale nei riguardi degli artt. 219 e 231 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 3 Cost.
In buona sostanza lamenta il Pretore, con la prima questione d'illegittimità dei citati articoli delle due leggi speciali, che il legislatore non ha normativamente previsto la natura permanente dei reati che violano le prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche. In tal modo, nel contrasto interpretativo fra esso Pretore, che ne afferma il carattere permanente, e la Corte di cassazione, che ne ritiene la natura istantanea, i reati predetti si estinguono in tempo così breve da assicurare di fatto agli agenti una sostanziale e sistematica impunità.
A causa di ciò, verrebbe a verificarsi una situazione d'incompatibilità con i parametri invocati (artt. 2 e 32, primo co., Cost.) perché l'incolumità e la vita delle persone resterebbe esposta a grave pericolo e priva di tutela, a causa di una lacuna legislativa costituzionalmente rilevante.
punto 2
Con la seconda questione, si duole il giudice a quo che la Corte di cassazione, nel procedimento in corso a carico di tale Cutrufelli, abbia annullato i provvedimenti da lui emessi per lo sgombero ed il suggellamento di un attico abusivamente abitato dal Cutrufelli, perché costruito in violazione delle norme di cui s'è detto sopra e privo di licenza di abitabilità.
Seconda l'ordinanza, il Pretore ha il potere-dovere di compiere tutti gli atti diretti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, come si evince appunto dagli articoli del codice processuale penale impugnati, e perciò non sarebbe ammissibile l'apposizione di limiti a tale potere sotto il pretesto - come appunto ha ritenuto la Corte di cassazione - che il potere di sgombero dell'immobile a causa di pericolo per la pubblica incolumità spetti alla Pubblica Amministrazione, a danno della quale, perciò, il Pretore avrebbe consumato, con i provvedimenti annullati, straripamento di potere.
D'altra parte, la questione appare al Pretore rilevante innanzitutto ai fini del procedimento in corso a carico del Cutrufelli, intendo egli rinnovare i provvedimenti impugnati, e per gli altri processi perché, pur avendo già assunti i provvedimenti, egli ne avrebbe frattanto sospesa l'esecuzione.
punto 3
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nei giudizi promossi innanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in via subordinata, non fondate.
Osserva infatti l'Avvocatura, quanto alla prima richiesta, che l'eccezione relativa alla natura istantanea o permanente del reato in esame sembra più un problema interpretativo che di legittimità costituzionale, mentre, in ordine agli artt. 219 e 231 del c.p.p., sulla decisione della Corte di cassazione richiamata dal pretore non potrebbe in alcun modo influire una sentenza della Corte Costituzionale, con palese irrilevanza dell'incidente sollevato.
Nel merito l'Avvocatura rileva che il Pretore fa assurgere a questione di legittimità costituzionale meri inconvenienti conseguenti all'applicazione delle norme denunziate e che i lamentati limiti ai poteri di polizia giudiziaria derivano dai principi costituzionali in ordine alla separazione dei poteri esecutivo e giudiziario.
Considerato in diritto
punto 1
Identiche essendo le due questioni sollevate con le tre distinte ordinanze, gl'incidenti possono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento.
punto 2
Per quanto si riferisce alla prima questione, osserva la Corte che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente; ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente perché - ad esempio l'aspetto tipico della condatta di sequestro di persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la siturazione antigiuridica.
Ne consegue che, al contrario, se il legislatore azzardasse una definizione di permanenza o di istantaneità in contrasto con la natura e l'essenza del reato, proprio allora semmai potrebbe, in ipotesi, profilarsi una questione di legittimità costituzionale, nei confronti, però, di ben altri parametri.
In tale situazione, la definizione del carattere permanente o istantaneo del reato è affidata all'interpretazione dei giudici ordinari, e nulla impedisce che il Pretore ha già ritenuto in altre occasioni incontrando il consenso della Corte Suprema, sia libero di insistere nella sua interpretazione, nonostante il dissenso di recente verificatosi in alcune Sezioni del Supremo Collegio.
Per i motivi indicati, non sussiste alcuna lacuna legislativa costituzionalmente rilevante che sia pregiudiziale ai giudizi in corso, sicché la questione è inammissibile.
punto 3
Quanto alla seconda questione, l'inammissibilità deriva, per il procedimento di cui all'ord. 259/81, dal fatto che la misura d'urgenza è già stata a suo tempo assunta dal Pretore e che, essendo stata annullata dalla Corte Suprema, egli non può in alcun modo rinnovarla nello stesso procedimento, essendo tenuto ad uniformarsi al punto di diritto deciso dalla Corte di cassazione ed a procedere oltre.
Quanto, poi, ai processi di cui alle altre due ordinanze, va rilevato che anche in essi il Pretore si è già pronunziato, adottando le misure ritenute necessarie ad impedire le ulteriori conseguenze del reato, in guisa che né nel primo né in questi casi sussiste più alcuna questione pregiudiziale da risolvere. A nulla rileva, d'altra parte, che il Pretore abbia ritenuto, attesa l'avvenuta conoscenza del diverso avviso della cassazione, di tenere prudenzialmente sospesa l'esecuzione dei provvedimenti concernenti queste ultime ordinanze.
Ciò che importa è che il pretore abbia già emesso il giudizio per il quale tardivamente promuove una questione di legittimità costituzionale, che non rivestirebbe più alcun carattere di pregiudizialità.
Solo incidenter tantum osserva, peraltro, la Corte che la questione dei limiti fra i poteri del giudice penale e quelli della Pubblica Amministrazione in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumità è già stata decisa da questa Corte con sent. 283/1986.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962 n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen., sollevate dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza 15 gennaio 1981 (n. 259 Reg. ord. 1981) e con due ordinanze datate 3 marzo 1981 (rispettivamente nn. 302 e 404 Reg. ord. 1981) in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze