Sez. 3, Sentenza n. 935 del 25/03/1972 (Rv. 357200 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
Il luogo nel quale deve avvenire, a norma dell'art 1498, terzo comma cod civ, il pagamento del prezzo della vendita non puo ritenersi sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che al venditore sia riconosciuta la facolta di emettere tratte a copertura del suo credito, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata pattuita con carattere di esclusivita. (Conf 2772'70, mass n 349254; 2301'70, mass n 348491; 1456'70, mass n 3472 (89).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)