Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 27/01/2005 (Rv. 580093 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE | Diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - Condizione ex art. 42 legge 203 del 1982 - Accertamento - Criteri - Lavoro svolto dal tecnico agrario - Considerazione - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioè al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge 203 del 1982 - è subordinato alla condizione, prevista dall'art.42 lett. d) della legge 203/1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire più di metà della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, è necessario considerare la peculiarità del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area più vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)