Sez. 1, Sentenza n. 30504 del 07/07/2011 Cc. (dep. 01/08/2011) Rv. 251029 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reato permanente nel quinquennio successivo - Revoca del beneficio - Necessità - Inizio antecedente della permanenza - Rilevanza - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere di stampo mafioso) nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)