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Sez. 1, Sentenza n. 30504 del 07/07/2011 Cc. (dep. 01/08/2011) Rv. 251029 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reato permanente nel quinquennio successivo - Revoca del beneficio - Necessità - Inizio antecedente della permanenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251029-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere di stampo mafioso) nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)