Sez. 1, Sentenza n. 43950 del 18/10/2001 Cc. (dep. 06/12/2001) Rv. 220337 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE | Art. 53 dell'accordo di Schengen - Effetti sulle disposizioni del codice di procedura penale - Abolizione della mediazione tra autorità giudiziaria straniera e autorità giudiziaria italiana attribuita al ministro della giustizia - Sussistenza - Abrogazione della procedura di "exequatur" demandata alla Corte d'appello - Esclusione - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'art. 53 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di "exequatur", sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta corte delega per l'esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell'accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 cod. proc. pen., sia per la conferma non equivoca della procedura di "exequatur", come delineata dal codice, nell'art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 725, Tratt. Internaz. 14/06/1985 num. 53, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 3, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 4, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 15, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Legge 05/10/2001 num. 367 art. 9 PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)