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Sez. 2, Sentenza n. 452 del 20/02/1974 (Rv. 368174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - LICENZIAMENTO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - CONDIZIONI - ECCEZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE - ATTINENZA AL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - LICENZIAMENTO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - CONDIZIONI - ECCEZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE - ATTINENZA AL MERITO - FATTISPECIE.*

La Competenza per materia attribuita al pretore dall'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 sussiste ogni qual volta, sul presupposto della configurabilita di un licenziamento individuale, il lavoratore agisca per il riconoscimento dei diritti sostanziali conferitigli da tale legge e, cioe, del diritto alla riassunzione ed al risarcimento dei danni. L'eccezione del convenuto che, nella specie, si verta in tema di licenziamento per riduzione di personale, sottratto, come tale, alla disciplina della cennata legge, attenendo al merito della controversia, non ha alcuna Rilevanza in ordine alla questione della Competenza. (nella specie, il lavoratore, sul presupposto che il licenziamento, intimatogli in occasione di una riduzione del personale, doveva essere considerato come licenziamento individuale, perche posto in essere senza i criteri fissati dallo accordo interconfederale e senza l'esposizione dei motivi del provvedimento, aveva chiesto al pretore la condanna dell'imprenditore a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno ai sensi della legge n 604 del 1966. Il convenuto aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, sostenendo che, trattandosi di licenziamento collettivo sottratto alla disciplina di detta legge, la controversia, di valore indeterminabile, apparteneva alla Competenza del tribunale. Il pretore respingeva questa eccezione, dichiarandosi competente per materia. La SC ha confermato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 1615'72, mass n 358419; 3727'71, mass n 355519).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)