Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24117 del 28/12/2012 (Rv. 624708 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Avvocato - Disponibilità di studio, banca dati e archivio - Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, la locazione di uno studio, da parte di un avvocato, l'utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)