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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 302 del 1991

Decisione
decisa il 1991-06-17, depositata il 1991-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:302
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17404

  • Processo penale
  • Procedimento a carico di minorenne
  • Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
  • Impugnazioni ammesse
  • Diverso regime a seconda che la sentenza sia emessa a seguito delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare
  • Lamentata ingiustificata esclusione, nel secondo caso, in contrasto con il principio di eguaglianza, dell'opposizione del P.G.
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinché riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce del nuovo assetto normativo formatosi a seguito della sostituzione della norma impugnata con l'art. 46 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 che ha, tra l'altro, limitato l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dello stesso art. 32 d.P.R. n. 448 del 1988 e della sentenza n. 250/1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (e di altre disposizioni per illegittimità derivata) che aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", istituto che è stato, quindi, espunto dall'ordinamento.

Norme impugnate

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Langella Luca, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, adita dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il quale aveva proposto ricorso avverso sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in qualità di giudice dell'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 10 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 32, terzo comma, del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); che la Corte remittente osserva che mentre avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero è ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte del minorenne e del procuratore generale presso la corte d'appello (ai sensi dell'art. 27 del predetto testo approvato con il d.P.R. n. 448 del 1988), nei confronti dell'analoga decisione emessa, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni in veste di giudice dell'udienza preliminare è esperibile, in base alla norma impugnata, soltanto l'opposizione al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero presso lo stesso tribunale o del difensore dell'imputato, munito di procura speciale; che il giudice a quo, premesso che la questione appare rilevante poiché attiene all'ammissibilità del gravame, dubita che, data la sostanziale identità - quanto al contenuto delle relative statuizioni - dei due tipi di sentenze dianzi esaminati, la diversità dei regimi di impugnazione, e, in particolare, l'esclusione della potestà del procuratore generale presso la corte d'appello di impugnare la decisione pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, violi il principio di uguaglianza; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che l'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (recante: "Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate") ha, tra l'altro, integralmente sostituito la norma impugnata, limitando l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dello stesso art. 32 in esame; che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 250 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con il sopracitato d.P.R. n. 448 del 1988 - nonché di altre disposizioni per illegittimità derivata -, il quale art. 27 aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", istituto che è stato, quindi, espunto dall'ordinamento; che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché riesamini, alla luce del nuovo assetto normativo della materia, la rilevanza della proposta questione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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