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Sez. L, Sentenza n. 5077 del 21/11/1977 (Rv. 388681 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388681-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non e vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verita, ma e tenuto soltanto ad ammettere, in Mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza della persona che si afferma autrice della scrittura e riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e puo inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. (Conf 2874/76, mass n 381620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)