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Sez. 6, Sentenza n. 2030 del 06/11/1969 Ud. (dep. 16/12/1969) Rv. 113475 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA CONVIVENTE COL DESTINATARIO - RELAZIONE - IN GENERE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMESSA MENZIONE DELLA CONVIVENZA - NULLITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113475-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA CONVIVENTE COL DESTINATARIO - RELAZIONE - IN GENERE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMESSA MENZIONE DELLA CONVIVENZA - NULLITA - LIMITI.*

La menzione, nella relazione di notifica, della convivenza del consegnatario con il destinatario dell'atto notificato e normalmente necessaria come condizione indispensabile per la validita o regolarita della notificazione per il controllo della osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle regole dettate dall'art 169 cod proc pen. tuttavia dall'attestazione stessa si puo prescindere qualora la convivenza sia desumibile da elementi costituiti da un rapporto qualificato che discende o da un vincolo di parentela o da una relazione di prestazione d'opera. In ordine a quest'ultima, creando il rapporto di lavoro una convivenza almeno temporanea tra datore di lavoro e prestatore d'opera, l'Obbligo della attestazione sulla realta dell'esistenza del rapporto di convivenza vige solo quando, per la qualita del consegnatario, non si puo fondatamente presumere l'esistenza del rapporto stesso. (Conf 111150, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176, Cod. Proc. Pen. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)