diritto.io

Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 20

1. Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, operano le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 5 e 38 della predetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni.

2. Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti o che non ottengono la proroga di un anno, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianita' posseduti, previo parere favorevole delle autorita' gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

3. Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 21

1. Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che, abbiano la stessa anzianita' assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nel ruolo e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

2. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del Corpo, dal generale comandante della scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione Generale per gli ufficiali dell'Esercito; la commissione e' presieduta dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.

3. L'avanzamento dei tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento debbono aver:

  1. a) compiuto almeno quattro anni di anzianita' nel grado;

  2. b) acquisito il diploma di laurea da almeno:

    1. 1) tre anni, se la durata del relativo ciclo di studi universitari e' quinquennale;

    2. 2) quattro anni, se la predetta durata e' quadriennale.

4. I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

5. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza, comunque, non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

6. L'avanzamento dei maggiori in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 4 anni di anzianita' nel grado.

Art. 22

1. Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore del Corpo Tecnico e' di 65 anni.

Art. 23

1. Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento.

2. La nota (o) della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "(o) ciclo di 4 anni con inizio dal 1981".

3. La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981:

  1. 1) dei tenenti generali del Corpo tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso;

  2. 2) dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso;

  3. 3) dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano gia' appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.

Art. 24

1. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

2. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli normali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 18 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980.34

3. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera.

4. Per ciascuno degli anni 1980 e 1981 il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del corpo delle armi navali derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non puo' essere inferiore a 8 unita'.

5. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Art. 25

1. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' - di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 - anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo, pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

2. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, - se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980.34

3. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera.

4. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali della Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo articolo 30.

Art. 26

1. L'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della· Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

  2. b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44.

Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.

Titolo III. Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

Art. 27

1. L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado".

Art. 28

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani gia' valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o piu' anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o piu' anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani gia' valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianita' di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

2. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 i maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano maturato un'anzianita' di servizio da ufficiale pari o superiore a 22 anni ovvero un'anzianita' di 4 o piu' anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.

3. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

4. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore a 8 anni, le anzianita' di diciotto e di ventidue anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di 1 anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di 2 anni.

5. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

6. I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali, restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

Art. 29

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione.

2. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

3. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio complessiva da ufficiale pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.4

4. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 o 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta o al grado di capitano di fregata nella misura di un anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

Art. 30

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella numero 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.4

2. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianita' di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.

3. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause, diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

4. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede la applicazione della norma stessa.

Art. 31

1. I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'"a disposizione", ivi transitati ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del servizio permanente effettivo.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono disponibili nel ruolo speciale unico 70 posti per l'anno 1981. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio 1981.

3. I trasferimenti avranno luogo:

  1. a) con il grado e l'anzianita' posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, gia' appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianita' assoluta di grado. Per gli ufficiali a disposizione il trasferimento si effettua previa reintegrazione nel servizio permanente effettivo;

  2. b) con decorrenza dal F ottobre dell'anno di presentazione delle relative domande di trasferimento.

4. Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianita' assoluta di grado da lui posseduta e la sua data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente piu' elevato e, a parita' di coefficiente, il piu' anziano d'eta'.

5. I tenenti colonnelli, gia' valutati almeno una volta nel ruolo di provenienza e trasferiti nel ruolo speciale unico, sono comunque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento in quest'ultimo ruolo.

6. I tenenti colonnelli che abbiano presentato domanda per il passaggio nel ruolo speciale unico e siano compresi tra quelli da valutare nel ruolo di appartenenza, qualora siano giudicati idonei e iscritti in quadro, perdono ogni titolo per il transito nel ruolo speciale unico.

Art. 32

1. I tenenti colonnelli gia' appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a' domanda, della rideterminazione dell'anzianita' di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma.

2. Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni:

  1. a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino gia' in ruolo;

  2. b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 31.

3. Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianita' di grado, se piu' favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parita' di anzianita' di grado assume la precedenza in ruolo il piu' anziano di eta'.

4. L'ufficiale a cui viene rideterminata la anzianita' ai sensi del presente articolo e', in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado piu' avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianita' pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

5. Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguano un'anzianita' tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore gia' determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

6. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33

1. Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo.1234

2. I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.34

Art. 34

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

Titolo IV. Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

Art. 35

1. Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

  1. a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, gia' perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contempli il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta;

  2. b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

  3. c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonche' dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi gia' in espletamento alla predetta data.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalita' stabilite nel successivo articolo 36 all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

3. Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

4. La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, e' stabilita come segue:

  1. a) Esercito: 3.250;

  2. b) Marina: 950;

  3. c) Aeronautica: 2.850.

5. Con successivi provvedimenti legislativi si dara' luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico saranno ricoperti, in relazione alle vacanze complessive esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

6. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge.

7. Sono altresi' abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

8. Negli articoli che seguono le parole "tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti" devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono uguali a quelli previsti per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei corrispondenti ruoli del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi sono ruoli normali e ruoli speciali, si applicano i limiti di eta' dei ruoli normali.

10. Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore, della presente legge non abbiano raggiunto i limiti di eta' di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e l'anzianita' posseduti.

Art. 36

1. Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianita' posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera c) dello articolo 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

3. Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio.

4. Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo.

6. Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici.

Art. 37

1. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

2. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

3. La Commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

4. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

5. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo· massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

6. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

7. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma e' fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:

  1. a) Esercito: 600;

  2. b) Marina: 105;

  3. c) Aeronautica: 180.

8. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entita' sopraindicate sono ridotte ad un terzo.

Art. 38

1. Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti e' corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale, annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

2. I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

3. I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 percento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

4. Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti - primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi e' computata come semestre intero.

Art. 39

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 40

1. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, puo' essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

3. Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.