Sez. U, Sentenza n. 19444 del 10/09/2009 (Rv. 609169 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Motivo unico - Formulazione del quesito di diritto - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel ricorso per cassazione il quesito di diritto va formulato anche quando la censura sia affidata ad un unico motivo, trattandosi di obbligo del tutto indipendente dal dato formale dell'unicità o pluralità di motivi, poiché in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366 - bis cod. proc. civ. consiste proprio nell'imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della corte di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)