Sez. 1, Sentenza n. 15605 del 07/11/2002 (Rv. 558296 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2322, Cod. Civ. art. 2905, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)