Sez. 1, Sentenza n. 18968 del 08/08/2013 (Rv. 627607 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cooperative equiparate ai coltivatori diretti ex art. 7, legge n. 203 del 1982 - Diritto all'indennità aggiuntiva di espropriazione ai sensi dell'art. 17, legge n. 865 del 1971 - Configurabilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in favore dei coltivatori diretti del fondo espropriato, spetta anche alle cooperative ad essi equiparate, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ovvero alle cooperative costituite dai lavoratori agricoli ed ai gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongano ed attuino la coltivazione diretta dei fondi, sempre che il contratto, seppur stipulato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 203 del 1982, fosse ancora in corso alla data del decreto di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)