Sez. 1, Sentenza n. 3867 del 03/12/1968 (Rv. 337333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI -(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - OBBLIGAZIONI DEL DIFENSORE - DISCIPLINA DEL MANDATO - APPLICABILITA - OBBLIGAZIONE DI COMUNICARE L'ESECUZIONE DEL MANDATO - SUSSISTENZA - MODALITA D'ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI -(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - OBBLIGAZIONI DEL DIFENSORE - DISCIPLINA DEL MANDATO - APPLICABILITA - OBBLIGAZIONE DI COMUNICARE L'ESECUZIONE DEL MANDATO - SUSSISTENZA - MODALITA D'ESECUZIONE.*
Il mandato o procura alle liti, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e consiste nella dichiarazione rilasciata con le forme previste dall'art.83 cod.proc.civ. dalla parte in causa o da chi per essa, postula sempre un rapporto interno relativo al conferimento dell'incarico, disciplinato dalle norme sul mandato. Pertanto il difensore munito di procura ad lites e soggetto alle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi mandatario - e che non siano incompatibili con la funzione di rappresentanza tipicamente tecnico-processuale demandata al difensore - ed e tenuto, quindi, a comunicare senza ritardo al cliente l'esecuzione del mandato (art.1712, 1 comma, cod. civile). L'obbligazione di comunicare l'eseguito mandato, consiste in una dichiarazione recettizia destinata a pervenire al mandante, che deve essere adempiuta nel luogo del domicilio di quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)