Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 04/06/1968 (Rv. 333507 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE CHE NON ABBIA PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI FASI - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE CHE NON ABBIA PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI FASI - SUSSISTENZA.*
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso puo ricorrere in Cassazione o resistere al ricorso proposto da altri avverso la sentenza pronunziata nei riguardi del suo dante causa, anche se non sia intervenuto ne sia stato chiamato nel giudizio di merito ed anche se l'intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la successione si e verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere. Peraltro, proseguendo il processo fra le parti originarie, la notifica dell'impugnazione al dante causa, considerato come sostituto processuale dell'avente causa, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti di quest'ultimo. (Cfr. 259-63 1868-62). Conf. Alla sent. N. 1412-66, massima n. 322795, prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)